Statuto

REPUBBLICA ITALIANA STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAPPATI – PISA

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)

Art. 1 Costituzione
Dal 1981 è costituita con sede legale in Pontedera, Piazza Enrico Belinguer s. n. c., l’associazione denominata Associazione Sportiva Handicappati – Pisa, più brevemente A.S.Ha.- Pisa, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
L’associazione
– persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
– svolge soltanto le indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Attività
1. L’associazione svolge le seguenti attività:
a) agevola l’inserimento delle persone handicappate nel contesto della vita sociale, mediante lo sviluppo di attività sociali, ricreative, culturali e sportive, organizzando e favorendo le attività suddette;
b) promuove, tramite lo sport, la rieducazione degli handicappati;
c) favorisce e organizza manifestazioni sportive e culturali;
d) partecipa agonisticamente agli sport per handicappati e per non handicappati riconosciuti dai competenti organi, tramite i propri associati.

Art.3 Soci
1. Sono SOCI quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. I Soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto della associazione. L’ iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato. 4. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:  dimissioni volontarie;  non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;  morte;  indegnità deliberata dal comitato. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 Diritti e obblighi dei Soci
1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, e se maggiorenni a votare direttamente o per delega; a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall`assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. I Soci che alla data del 15 ottobre di ogni anno non avranno soddisfatto la quota sociale saranno considerati decaduti.
4. I soci sono così classificati a) Soci con diritto di voto.
i) Soci fondatori: sono coloro che intervengono alla stesura dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.
ii) soci effettivi: sono coloro che partecipano alla vita dell’associazione condividendone le responsabilità di gestione;
b) Soci senza diritto di voto.
i) soci di servizi o frequentatori: possono essere annoverati tutti i minori che svolgono attività sportiva di base.
ii) Soci Sostenitori: sono coloro che versano una quota una tantum o lasciano dei beni che vanno ad incrementare i beni dell’associazione.

Art.5 Organi
1. Sono organi dell’associazione:
– L’assemblea;
– Il comitato;
– Il presidente;
– Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 Assemblea
1. L’assemblea è costituita da tutti i Soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell`ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione
5. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione trascorsa almeno un’ora dalla prima è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo
16. 8. L’assemblea ha i seguenti compiti: – eleggere i membri del comitato; – eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; – approvare il programma di attività proposto dal Comitato; – approvare il rendiconto preventivo; – approvare il rendiconto consuntivo; – approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; – stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7 Comitato
1. Il comitato è eletto dall`assemblea ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima, è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. II comitato ha i seguenti compiti:
– eleggere il presidente;
– assumere il personale;
– nominare il segretario;
– fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
– sottoporre all’ approvazione dell’assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione;
– aprire sedi periferiche in Italia e all’estero.

Art. 8 Presidente
1. II presidente, che è anche presidente dell`assemblea e del comitato, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di inadempimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9 Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
– predispone lo schema del progetto di rendiconto preventivo, che sottopone al comitato entra il mese di ottobre, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
– è a capo del personale.

Art. 10 Collegio dei revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2.II collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art. 11 Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per I’interpretazione e I’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bona ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti;
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo da i primi due o, in difetto di accordo dal Presidente della Corte di Appello di Firenze, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12 Durata delle cariche
1.Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, possibilmente coincidente con I’anno olimpico, e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art.13 Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi dei Soci;
– contributi dei privati;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– introiti derivanti da convenzioni;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 14 Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2.I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3.II rendiconto deve coincidere con l’anno solare.

Art. 16 Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall`assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 17 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di promozione sociale.